7/4/2025

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 85 del 1° aprile 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 85/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’imposta di registro e all’IVA da applicare in caso di accordo transattivo stipulato per la chiusura di una lite giudiziale pendente in appello.

L’ente istante, nella descrizione del quesito, fa presente che è subentrato nella totalità dei rapporti attivi e passivi di Beta, inclusi i giudizi pendenti, e che risulta ad oggi pendente in Corte d’Appello un giudizio instaurato da Beta per cui vi è stata proposta di controparte, appellante incidentale, di redigere un accordo transattivo che prevede, dietro rinuncia dell’appello incidentale, il riconoscimento satisfattivo del credito a titolo di risarcimento nella misura già corrisposta dalla compagnia assicuratrice e il pagamento del contributo per le spese legali da versare direttamente a favore del legale di controparte, pari ad euro 20.000,00.

La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente prevede di individuare l’importo da assoggettare ad aliquota proporzionale del 3% ex art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR nella somma stabilita nella transazione e non nel valore della controversia. Infatti, secondo l’istante, lo scopo della transazione stragiudiziale è proprio quello di accertare il diritto di credito in misura inferiore a quella stabilita in sentenza in primo grado nonché quello di estinguere il procedimento giudiziale pendente.

L’Agenzia delle Entrate, anzitutto, con riguardo all’IVA applicabile al predetto contributo, ha richiamato l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce che si intendono prestazioni di servizi quelle effettuate “verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera”, ritenendo che il pagamento dovuto dall’istante al legale di controparte deve ritenersi escluso dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto oggettivo, non costituendo il pagamento un corrispettivo di una prestazione di servizi derivante da rapporti d’opera contrattuali dal momento che l’istante è estraneo al rapporto d’opera professionale che lega l’avvocato al suo committente, ossia la controparte.

Con riguardo, invece, all’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la transazione comporta un obbligo di pagamento, all’importo di 20.000,00 è applicabile l’imposta proporzionale di registro del 3%, prevista in caso di atti a contenuto patrimoniale ex art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.

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