Nell’interpello n. 88 dell’8 aprile 2024, la società Istante ha sollevato questioni concernenti l'applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72, a seguito della sua incorporazione mediante fusione ad un'altra società, la quale risultava creditrice di una Fondazione soggetta alla procedura di Liquidazione Generale dei beni avviata nel 2013.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la Società istante è tenuta ad agire nel rispetto del testo previgente dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/72, a causa dell’inapplicabilità della disciplina contenuta nel Decreto Sostegni-bis entrato in vigore il 25 maggio 2021 e applicabile solo alle procedure avviate in data successiva, che prescrive, come presupposto per l’emissione della nota di variazione in diminuzione, l’infruttuosità della procedura concorsuale.
Inoltre, l’Ufficio ha ribadito che il termine per la presentazione della nota di variazione in diminuzione coincide con la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si verifica il presupposto, ossia al momento dell'infruttuosità della procedura.
Di conseguenza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato mediante la dichiarazione relativa all'anno in cui la nota è stata emessa, conformemente alle condizioni esistenti al momento della nascita di tale diritto.
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