Con la risposta ad interpello n. 90 dell’11 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione di beni oggetto di trust testamentario.
In particolare, la vicenda sottoposta all’attenzione dell’Ufficio, ha ad oggetto un trust istituito nel 2021 ed avente come beneficiario il figlio della disponente o o, in sua mancanza, il coniuge dello stesso o, in sua mancanza, una Fondazione. La disponente è deceduta nel 2022 disponendo delle proprie sostanze con testamento pubblico con il quale ha nominato proprio erede universale il Trust.
Come noto, l’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni trasferiti al trustee- tenuto alla loro amministrazione e gestione-, costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello del soggetto Disponente- ovvero, nel caso in esame, della de cuius-, rispetto a quello del trustee e a quello dei beneficiari; di talchè, tali beni, non possono essere aggrediti dai loro creditori.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello de qua, ha ribadito che il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni-di cui all’art. 2, comma 47, della legge n. 262 del 2006-, si verifica nel momento in cui avviene il trasferimento dei beni del trust dal trustee al beneficiario. Il richiamato principio generale non muta, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, come nel caso di specie, la dotazione dei beni nel trust da parte della Disponente è avvenuta mortis causa, mediante testamento con cui la stessa Disponente ha nominato quale erede universale il Trust. Pertanto, la dotazione la dotazione dei beni nel trust realizzata mediante l’istituzione di erede del medesimo, non integrando il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazione, deve scontare solo le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
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