L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 266 del 21 ottobre 2025, si è pronunciata sul tema del trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi dell’art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso di specie, il Ministero (parte istante) rappresenta di aver indetto un concorso di progettazione in due gradi “per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR”.
L’Istante richiede se il premio da corrispondere ad un progettista, non titolare di partita Iva, iscritto all’albo degli architetti dal 2018 e alla cassa nazionale “ai soli fini contributivi figurativi” e domiciliato all’estero, ove abitualmente svolge attività professionale autonoma, debba essere considerato reddito di lavoro autonomo ai sensi 53 del TUIR, soggetto ad obbligo di fatturazione ed al regime ordinario Iva.
Sulla questione, l’Agenzia si pronuncia richiamando quanto statuito dall’art. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di presupposto soggettivo per l’applicazione dell’Iva, secondo cui l’esercizio di arti e professioni può ritenersi concretizzato qualora ricorrano i caratteri di abitualità, ancorché non esclusiva, e professionalità.
L’Agenzia, dunque, richiama quanto già statuito nella risoluzione n. 41/E, del 15 luglio 2020, secondo la quale “i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo”. L’Agenzia, dunque, ritiene assente il carattere dell’“abitualità” nel caso di specie e, conseguentemente, nega l’applicabilità dell’Iva per mancanza di presupposto soggettivo, dichiarando che il professionista non dovrà emettere fattura nei confronti dell’istante.
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