Con l’Interpello n. 239/2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa su un trust costituito in California da un cittadino statunitense (disponente), che era anche primo beneficiario e trustee, deceduto successivamente.
Nel caso specifico:
- il trust è passato da “Grantor Trust” (interposto) a “Non-Grantor Trust” dopo la morte del disponente;
- il nuovo trustee è residente negli USA, già beneficiario;
- i beneficiari italiani sono individuati, hanno diritto all’84 per cento del patrimonio del trust, da dividere pro quota;
- l’atto istitutivo prevedeva la distribuzione del patrimonio e redditi residui con quote precise e il trustee ha solo potere di differimento nella distribuzione.
L’Agenzia ha ritenuto che:
- il trust non è interposto nei confronti dei beneficiari italiani, perché non vi è ingerenza o vincolo che limita l’autonomia gestionale del trustee;
- il trust può essere considerato trasparente ai fini fiscali italiani, in quanto i beneficiari sono chiaramente individuati e titolari del diritto a ricevere quel reddito/patrimonio;
- di conseguenza, i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari residenti in Italia, secondo art. 73, comma 2, TUIR.
In conclusione, la risposta ha chiarito che, anche se in USA il trust è “Non-Grantor” (opaco), ciò non impedisce che, secondo la disciplina fiscale italiana, esso possa essere trasparente quando emergono beneficiari individuati con diritto effettivo.
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