Con l’Ordinanza n. 27951 del 21 ottobre 2025, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha affrontato il tema dei rapporti tra accertamento societario e accertamento a carico dei soci nelle società a ristretta base partecipativa.
Il caso riguardava gli eredi dell’unico socio di una S.r.l. fallita, ai quali l’Agenzia delle Entrate aveva imputato un maggior reddito di capitale in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
Al riguardo, la Cassazione ha stabilito che: 
(i) sebbene i soci (o gli eredi) non siano legittimati a impugnare direttamente l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, il socio, nel proprio giudizio personale, ben può contestare la fondatezza dell’accertamento societario, anche se questo è divenuto definitivo per mancata impugnazione o per ragioni formali;
(ii) la CTR ha errato nel negare tale possibilità, poiché l’accertamento societario costituisce presupposto logico e necessario della ripresa a tassazione del socio.
In conclusione, la pronuncia ha stabilito che, pur in assenza di legittimazione diretta ad impugnare l’atto societario, il socio può far valere nel proprio giudizio ogni eccezione sulla fondatezza dell’accertamento della società, a tutela del principio di effettività della difesa.
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