7/3/2022

Art. 29 del d.l. n. 17/2022

Con l’art. 29 del d.l. 17/2022 c.d. “Decreto Energia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022, il legislatore ha previsto la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili o con destinazione agricola nonché di partecipazioni non quotate, detenuti al 1° gennaio 2022, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva.  

In particolare, il legislatore ha previsto la facoltà per alcuni contribuenti, specificatamente per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa; società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; gli enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia; i quali detengano alla data del 1° gennaio 2022 terreni edificabili o con destinazione agricola nonché partecipazioni non quotate, di rivalutarne il costo o il valore di acquisto affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c), e c-bis), del TUIR.

La disposizione attuale, a differenza delle recenti proroghe del regime di rivalutazione, ha previsto un incremento dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 14 per cento rispetto a quella dell’11 per cento in vigore in passato. Inoltre, è necessario che entro il 15 giugno 2022 (in precedenza il riferimento consolidato era al 30 giugno dell’anno di riferimento):

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni consente dunque al contribuente che decide di avvalersene di ottenere un possibile risparmio di imposta nel caso di una successiva cessione dei beni rivalutati. Ciò in quanto in caso di successiva cessione, l’eventuale plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67 del TUIR sarà calcolata sul valore determinato con la perizia di stima giurata in luogo del costo fiscalmente rilevante.

# Decreto Energia # rideterminazione # imposta sostitutiva

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