L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 stabilisce le condizioni per fruire della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ai sensi del predetto articolo 5 sono definibili, previa apposita domanda, le controversie tributarie per le quali: a) la sentenza della commissione tributaria regionale sia stata depositata entro il 15 luglio 2022; b) il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il 15 settembre 2022; e c) non sia ancora intervenuta sentenza definitiva, salvo le liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione, l’iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Inoltre, le condizioni per usufruire della definizione variano a seconda degli esiti dei precedenti giudizi di merito. Ed infatti, qualora l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili le liti di valore non superiore a 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia; mentre, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, sono definibili le liti di valore non superiore a 50.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.
La definizione agevolata ex art. 5 si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e con il pagamento degli importi dovuti. A tal proposito, la disposizione in commento precisa che ai fini del perfezionamento della definizione, per un verso, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, mentre per altro, non sorge il diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Per quanto concerne gli effetti della definizione agevolata, l’art. 5 chiarisce che in seguito al perfezionamento il giudizio si estingue e le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Inoltre, la disposizione in esame stabilisce altresì che l'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Tuttavia, tale diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Infine, si segnala che l’ultimo comma dell’art. 5 estende espressamente la definizione agevolata anche alle controversie tributarie nelle quali sono parti gli enti territoriali.
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