Lo scorso 5 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo schema di circolare di commento alla nuova disciplina CFC (come modificata dal d.lgs. 142/2018, attuativo della Direttiva ATAD) e lo schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione di cui al comma4, lett. a), dell’articolo 167 del TUIR. Tali bozze, in consultazione fino al 6agosto, ove confermate nel testo definitivo, introdurranno alcune interpretazioni innovative. Ad esempio, si specifica che, ai fini del calcolo del tax rate effettivo, devono essere considerate tanto le imposte sul reddito effettivamente dovute dalla controllata nella giurisdizione di residenza, al netto dell’utilizzo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento quanto le imposte prelevate sui redditi della controllata estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso. Mentre, ai fini del calcolo del tax rate virtuale interno, l’Agenzia ha, da un lato, confermato che rileva soltanto l’IRES e, quindi, che non si tiene conto né di eventuali addizionali né dell’IRAP e, dall’altro, in discontinuità con quanto previsto dal precedente provvedimento n. 143239 del2016, affermato che l’ACE non deve essere considerata ai fini del confronto trai livelli impositivi. Resta poi confermata la non rilevanza ai fini di tale calcolo delle regole sulle società non operative e in perdita sistematica, degli studi di settore e della disposizione relativa alla rateizzazione delle plusvalenze.