Con la bozza di provvedimento pubblicata lo scorso 13 maggio 2022, in consultazione fino al 25 maggio p.v., l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi interessanti chiarimenti sulle modalità e termini per aderire alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, versione introdotta dall’art. 3 d.l. 145/2013, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del d.l. 146/2021. Nella bozza del documento si rinvengono, tuttavia, alcuni aspetti critici che è auspicabile possano trovare soluzione all’esito della procedura di consultazione.
In particolare, appare non esente da critiche il passaggio del provvedimento in cui sono regolamentate le modalità di pagamento dell’importo da riservare. L’art. 8.1 del citato provvedimento prevede, infatti, che “dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi”, precisando inoltre che “la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto”.
Secondo tale statuizione, quindi, i contribuenti che alla data di entrata in vigore del d.l. 146/2021 (ossia, alla data del 22 ottobre 2021), avendo già ricevuto un atto di recupero del credito, abbiano già eseguito il pagamento totale o parziale di quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate non potranno recuperare le somme versate a titolo di sanzioni e interessi né eventuali ulteriore somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto. Diversamente, non solo, i contribuenti che a tale data non abbiano ricevuto alcun atto impositivo e non abbiano quindi provveduto al pagamento totale o parziale dell’importo dovuto, ma, anche, i contribuenti che abbiano ricevuto un atto impositivo senza provvedere al pagamento totale o parziale dell’importo richiesto, potranno fruire della procedura di riversamento senza sostenere il costo, anche parziale, delle sanzioni ed interessi (oltreché delle eventuali ulteriori somme versate in eccedenza).
Nel silenzio della norma che individua l’ambito applicativo della procedura in commento, la precisazione contenuta dall’art. 8.1 della bozza di provvedimento appare non in linea con la stessa ratio della procedura. Del resto, ammettere l’interpretazione che sembra aver fatto propria l’Agenzia delle Entrate nella bozza di provvedimento significherebbe giustificare un trattamento pregiudizievole per il contribuente che, a seguito del ricevimento di un atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate, abbia iniziato ad eseguire il pagamento del dovuto sia discriminato rispetto al trattamento riservato al contribuente che abbia invece omesso di versare le somme richiestegli, il quale potrà accedere alla procedura senza rimanere inciso delle sanzioni ed interessi (ed altre eventuali somme versate in eccedenza) versate medio tempore.
Appare, quindi, assolutamente auspicabile, all’esito della consultazione, un cambio di rotta dell’Agenzia delle Entrate che miri ad eliminare la disparità di trattamento tra posizioni egualmente meritevoli di tutela secondo la previsione normativa.
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