6/10/2026

Cass. civ., Sez. Lav., sentenza 17 settembre 2026, n. 25465

Con la sentenza n. 25465 del 17 settembre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla determinazione della base imponibile dei contributi dovuti dal socio di una S.r.l. che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale e sia, per tale ragione, iscritto alla Gestione artigiani o commercianti.

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La Suprema Corte ha chiarito che condizione imprescindibile affinché il reddito della società concorra alla base imponibile contributiva è che esso sia imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF. Ciò si verifica in caso di percezione degli utili oppure quando la S.r.l. abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116 TUIR.
In assenza di tali presupposti, il reddito resta riferibile alla società. Pertanto, gli utili accantonati a riserva e non distribuiti non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva del socio lavoratore, quando la società non abbia optato per la trasparenza fiscale.

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La Cassazione ha inoltre escluso che la mancata distribuzione degli utili possa essere considerata, di per sé, una scelta elusiva. Invero, l’accantonamento può rispondere alle più diverse ragioni imprenditoriali e non è sufficiente il ruolo apicale rivestito dal socio nella società per desumerne un intento fraudolento.

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I giudici hanno altresì stabilito che spetta all’INPS dimostrare che il reddito sia stato imputato al socio, provando l’effettiva percezione degli utili oppure l’opzione della società per il regime di trasparenza fiscale.

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#INPS #Srl #contributiprevidenziali #utili

2/11/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 23 ottobre 2026, n. 27658

Documenti non esibiti al Fisco e utilizzabilità in giudizio
2/11/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 194 del 28 ottobre 2026

Applicabilità dell’art. 51, co. 2, lett. g) del TUIR al piano di assegnazione gratuita di azioni di una Società
2/11/2026

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 192/2026

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