Con l'ordinanza n. 20406 del 17 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi che regolano la formazione del silenzio-rifiuto nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso di tributi.
La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, il silenzio-rifiuto si perfeziona per il solo decorso di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, in assenza di un provvedimento espresso dell'Amministrazione o del soggetto gestore.
Secondo i giudici di legittimità, eventuali comunicazioni interlocutorie, quali la presa in carico dell'istanza, l'avvio di attività istruttorie o il rinvio della restituzione per ragioni tecniche o contabili, non sono idonee ad impedire la formazione del silenzio-rifiuto, ove non si traducano in un formale accoglimento o rigetto della domanda.
Nel caso di specie, la CGT di secondo grado aveva escluso la formazione del silenzio-rifiuto sulla base di una comunicazione con cui il gestore aveva rappresentato la temporanea impossibilità di procedere al rimborso richiesto. La Cassazione ha censurato tale impostazione, chiarendo che l'inerzia sostanziale dell'ente permane anche in presenza di mere interlocuzioni prive di contenuto decisorio.
L'ordinanza ha dunque confermato che il silenzio-rifiuto costituisce un presupposto processuale che si forma automaticamente decorso il termine di legge e che non può essere neutralizzato da comunicazioni meramente dilatorie o organizzative dell'Amministrazione.
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