Con l'ordinanza n. 27174 del 19 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza probatoria delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare ("OMI") nell'ambito degli accertamenti analitico-induttivi relativi alle cessioni immobiliari.
La controversia traeva origine da alcuni avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società e ai suoi soci la mancata contabilizzazione di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di cinque unità immobiliari, valorizzando lo scostamento tra i corrispettivi dichiarati e i parametri OMI.
La Corte ha ribadito che le quotazioni OMI costituiscono meri elementi indiziari e non possono, da sole, giustificare la rettifica dei ricavi dichiarati.
L'accertamento deve infatti fondarsi su un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti, da valutare complessivamente. Possono assumere rilievo, ad esempio, l'antieconomicità dell'operazione, l'incongruenza tra i corrispettivi e i mutui erogati o le oscillazioni dei prezzi di vendita di immobili omogenei.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha censurato la decisione del giudice di merito per aver attribuito ai parametri OMI un valore sostanzialmente determinante, senza procedere a un'adeguata valutazione complessiva degli elementi probatori.
La Corte ha pertanto accolto il motivo di ricorso dei contribuenti relativo alla ricostruzione dei maggiori ricavi, cassando la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame.
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