Con la sentenza del 15 ottobre 2026, resa nella causa C-203/25, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fornito chiarimenti sui presupposti necessari per disconoscere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi prevista dalla Direttiva madre-figlia.
La controversia riguardava una società lituana che aveva distribuito dividendi alla propria controllante cipriota, successivamente confluiti, attraverso una serie di operazioni infragruppo, nella disponibilità del soggetto che controllava il gruppo societario. La Corte ha chiarito che la coincidenza, anche integrale, tra gli importi dei dividendi distribuiti e quelli successivamente trasferiti costituisce un mero indizio, ma non determina alcuna presunzione generale di abuso.
Analogamente, la circostanza che i trasferimenti avvengano in modo continuativo nel tempo non è, di per sé, decisiva ai fini della qualificazione delle operazioni come abusive.
L’applicazione della clausola antiabuso richiede infatti la dimostrazione dell’assenza di valide ragioni commerciali che riflettano la realtà economica e della finalità di conseguire un vantaggio fiscale contrario agli obiettivi della Direttiva.
Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a ricostruire il percorso dei dividendi, ma deve esaminare concretamente le operazioni sottostanti, verificandone la natura e le effettive ragioni economiche.
La pronuncia ribadisce dunque che l’abuso fiscale non può essere desunto automaticamente dalla struttura dei flussi finanziari, ma deve essere dimostrato attraverso un’analisi obiettiva e complessiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.
#CGUE #fiscalitàinternazionale #direttivamadrefiglia
