Con l’ordinanza n. 26394 del 7 ottobre 2026, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione relativa agli effetti derivanti dall’apposizione del visto di conformità, ex art. 35, co.1, lett. a) d.lgs. 241/1997, da parte di un soggetto non iscritto nell’apposito registro degli abilitati ed ha ribadito che la mancata apposizione del suddetto visto costituisce una violazione "meramente formale".
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Società ricorrente un atto di recupero del credito di imposta dalla stessa esposto in dichiarazione Iva per il 2017 ed utilizzato nei periodi di imposta 2018 e 2019; l’Agenzia riteneva che il credito fosse stato indebitamente usato in compensazione in quanto la dichiarazione Iva per il 2017, con cui il credito veniva esposto dalla Società, veniva trasmessa con apposizione del visto di conformità ex art. 35, co.1, lett. a) d.lgs. 241/1997, da parte di un soggetto non iscritto nell’apposito registro degli abilitati. La Società proponeva ricorso avverso l’atto di recupero dinanzi alla CGT di primo grado, la quale rigettava il ricorso.
La Società ricorrente provvedeva ad impugnare la sentenza dei giudici di prime cure, instaurando il giudizio dinanzi alla CGT di secondo grado la quale, a sua volta, rigettava l’appello della Società.
Avverso tale pronuncia, la Società proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 1, co. 574 del d.lgs. 147/2013 e 10, co. 1, lett. a), n. 7 del d.l. 78/2009, per non aver la CGT ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità fosse un vizio meramente formale.
La Corte di cassazione ha accolto tale motivo di ricorso ed ha cassato la sentenza impugnata. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che il visto di conformità ex art. 35 d.lgs. 241/1997 è normalmente declinato come "visto leggero"; così opinando, la Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale già noto, secondo cui "la mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge un credito IVA compensabile, non integra, di per sé, una violazione sostanziale né è equiparabile all’omesso versamento, ove sia accertata l’esistenza del credito e non risulti compromessa l’attività di controllo dell’Amministrazione". Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che per aversi una violazione "meramente formale":
i) la suddetta violazione non deve comportare un pregiudizio alle azioni di controllo;
ii) la violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo.
Ebbene, secondo l’orientamento affermato della Corte di legittimità, il visto di conformità costituisce una forma di "controllo anticipato dell’esistenza e spettanza del credito", con la conseguenza che la sua mancata apposizione non incide negativamente sull’attività di controllo dell’ente accertatore, né incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo.
In conclusione, la Corte ha ribadito che la mancata apposizione del visto di conformità non incide sulla possibilità del contribuente di portare in compensazione il credito IVA, ove risulti accertata sul piano sostanziale la sua spettanza.
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