Con l'ordinanza n. 22450 del 30 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi in materia di motivazione degli avvisi di riclassamento catastale emessi nell'ambito della revisione delle microzone prevista dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004.
La Suprema Corte ha affermato che il provvedimento di riclassamento deve contenere una motivazione completa, specifica e riferita al singolo immobile, non essendo sufficiente il richiamo, in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale della microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricevuti ed elaborati.
Secondo i giudici di legittimità, l'Amministrazione deve indicare a) gli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) come tali elementi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
La Corte ha inoltre precisato che la motivazione dell'avviso non può essere integrata successivamente nel corso del giudizio mediante deduzioni difensive dell'Ufficio, poiché ciò violerebbe il diritto di difesa del contribuente e i principi di trasparenza dell'azione amministrativa.
L'ordinanza ha dunque confermato il consolidato orientamento secondo cui gli avvisi di riclassamento catastale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 devono essere sorretti da una motivazione rigorosa e individualizzata, idonea a consentire al contribuente di conoscere ex ante le concrete ragioni della revisione del classamento e di verificarne la legittimità.
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