21/12/2021

Cassazione, Ordinanza n. 20981/2021

Con l’ordinanza n. 20981/2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini dell’agevolazione c.d. “prima casa” è integrato il requisito dell’impossidenza di altri beni immobili anche nella circostanza in cui contribuente sia titolare di una diversa unità immobiliare che tuttavia risulti inidonea alle soggettive e concrete esigenze abitative dell’interessato e dei suoi familiari. 

Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il contribuente prepossegga un immobile inidoneo alle sue esigenze abitative, non si configurano i presupposti per la revoca del beneficio fiscale, nonostante la nota II-bis) dell’art. 1 della Tariffa parte I allegata al d.P.R.131/1986, nella versione oggi vigente, preveda l’obbligo da parte dell’acquirente di dichiarare nell'atto di acquisto dell’immobile, a pena di decadenza,  di non essere titolare di altra casa di abitazione nel medesimo comune.  

In particolare, la Suprema Corte ha opportunamente rilevato che il requisito dell’idoneità dell’abitazione a soddisfare le concrete esigenze abitative del contribuente e dei suoi familiari, originariamente espressamente menzionato nel testo della nota II-bis) e successivamente espunto nel corso delle diverse novelle legislative che hanno interessato l’agevolazione, deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di “casa di abitazione”. 

Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha altresì evidenziato che la ratio dell’agevolazione c.d. “prima casa” è proprio quella di favorire i contribuenti nell’acquisto di un’abitazione nel luogo di residenza o di lavoro laddove non posseggano nel medesimo luogo un altro immobile che possa idoneamente soddisfare le loro esigenze abitative.  

Ne consegue, dunque, che la mera titolarità di un immobile inidoneo a soddisfare le soggettive esigenze abitative del contribuente non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio fiscale in commento.

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