Cassazione, ordinanza n. 21006 del 2021

Il chiamato all’eredità che rinuncia all’eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius.

Con l’ordinanza n. 21006 del 2021 la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso con cui Agenzia delle Entrate contestava che i chiamati all’eredità di un contribuente defunto potessero opporle la rinuncia all’eredità.

Secondo l’Agenzia, infatti,  la rinunzia – per essere opponibile al Fisco – si sarebbe dovuta consolidare all’esito del decorso del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 480c.p.c., stante la possibilità di revocarla ai sensi dell’art. 525 del codice civile.

Al contrario, la Corte, richiamando la lettura in combinato disposto delle norme civilistiche in parola con l’art. 65, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, ha evidenziato che la rinuncia presentata dai contribuenti ha effetto immediato e si traduce nella decadenza dal diritto di accettare l’eredità. A tal proposito, la Suprema Corte ricorda inoltre che – non a caso – l’art. 65, comma 1, cit., individua gli eredi del contribuente quali soggetti tenuti in solido al pagamento delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Pertanto, sconfessando le censure mosse dall’Amministrazione finanziaria alla sentenza di CTR, il Collegio ha riaffermato un recente principio di diritto, ricordando che il chiamato all’eredità che vi abbia validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione; ciò in quanto – avendo la rinuncia efficacia retroattiva – egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.

#Eredità #Rinuncia #OpponibilitàalFisco

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