16/6/2025

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22076 del 12 giugno 2025

Con la sentenza n. 22076 del 12 giugno 2025, la Cassazione si è pronunciata in merito all’ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto in caso di esecuzione del pagamento rateale in corso per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

L’imputata, legale rappresentante di una società, condannata in secondo grado per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 per evasione dell’IVA mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti e conseguente dichiarazione di elementi passivi fittizi, ricorre per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 131-bis c.p. per non aver il giudice di secondo grado considerato che la società aveva già provveduto al versamento della quasi totalità del debito tributario, tant’è che il giudice di primo grado aveva disposto la perdita di efficacia del sequestro preventivo in ragione della modesta entità del debito residuo e dell’affidabilità manifestata dalla società nell’adempimento delle rate del piano.

La Cassazione accoglie il motivo di ricorso della difesa dell’imputata prendendo come riferimenti normativi due novelle, la L. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) intervenuta sull’art. 131-bis e il D.Lgs. 87/2024 che ha introdotto il comma 3-ter nell’art. 12 del D.Lgs. 74/2000.

Innanzitutto, il novellato art. 131-bis c.p. richiede un’esplicita “considerazione della condotta susseguente al reato”. Sul punto, la Cassazione afferma che i giudici di secondo grado hanno senza dubbio tenuto in considerazione la condotta susseguente al reato dell’imputata, consistente nel pagamento delle rate, tuttavia valorizzandola nell’ambito del complessivo giudizio sull’entità dell’offesa recata. Dunque, il bilanciamento tra entità del profitto del reato e pagamento effettuato è stato risolto dai giudici di appello nel senso della prevalenza del primo elemento rispetto al secondo - considerato che il debito tributario era pari ad Euro 97.937,33 - con conseguente esclusione della particolare tenuità del fatto.

Ebbene, l’esito del bilanciamento effettuato dai giudici di appello avrebbe potuto ritenersi corretto se il D.Lgs. 87/2024 non avesse introdotto il comma 3-ter nell’art. 12 del D.Lgs. 74/2000, laddove prevede che “Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.

La Suprema Corte afferma che, nel caso di specie, anche tale disciplina deve essere ritenuta applicabile ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore - come quelli in esame - dal momento che si differenzia dalla disciplina generale prevista dall’art. 131-bis c.p. per la specifica prevalenza, ai fini del bilanciamento, data a determinate condotte susseguenti al reato. Pertanto, nel settore dei reati tributari, non è sufficiente un semplice bilanciamento effettuato dal giudice, dovendosi attribuire prevalenza agli elementi ostativi rappresentati dalle modalità della condotta e dalla non esiguità del danno o del pericolo.

In conclusione, in presenza di una progressiva estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, il giudice deve valutare, “in modo prevalente”, come espressamente richiesto dalla norma richiamata, “l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione”, inteso come differenza fra l’entità del debito tributario iniziale e quella dei pagamenti effettuati. Ne consegue che, qualora i pagamenti effettuati coprano una percentuale elevata del debito, il comportamento dell’imputato successivo alla commissione del fatto deve essere ritenuto, per espressa previsione legislativa, indice particolarmente pregnante della particolare tenuità del fatto. Infatti, come la Suprema Corte afferma, diversamente opinando, la novella di cui al D.Lgs. 87/2024 verrebbe svuotata della sua finalità, ossia quella di dare prevalenza alla finalità recuperatoria della regolamentazione penale del settore tributario a scapito della finalità punitiva.

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16/6/2025

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