21/12/2021

Cassazione, ordinanza n. 25131 del 16 settembre 2021

Con l’ordinanza n. 25131 del 16 settembre 2021 la Corte di Cassazione si è espressa su di un interessante caso in cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato ai contribuenti la natura elusiva di una sequela di operazioni societarie, ritenendole prive di valide ragioni economiche e finalizzate ad ottenere indebiti vantaggi fiscali costituiti dalla sostanziale detassazione dei dividendi. In particolare, ad avviso dell’Agenzia, nell’operazione di cessione, da parte di persone fisiche, di una partecipazione di cui è stato precedentemente rivalutato il costo fiscale ex art.5 legge n. 448/2001 e s.m.i., ad una società partecipata dagli stessi cedenti con pagamento del corrispettivo "a debito" e successivo rimborso del debito mediante i dividendi distribuiti alla newco è riscontrabile un eccesso del mezzo rispetto al fine dal momento che la riorganizzazione del gruppo poteva realizzarsi attraverso il fisiologico schema del conferimento delle azioni da parte dei soci nella newco accompagnato al vantaggio fiscale costituito dalla sostanziale detassazione dei dividendi incassati anziché dai soci dalla società Beta srl che usufruisce della esenzione pari al 95%, donde la qualificazione della complessiva operazione come elusiva con conseguente ripresa delle imposte sui dividendi. 

Sennonché, i giudici di legittimità, dopo aver ribadito il principio secondo cui per poter configurare la fattispecie elusiva non è sufficiente il mero conseguimento del vantaggio fiscale ma è necessaria la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta (cfr. Cass. 25758/2014), hanno ritenuto sussistenti le valide ragioni economiche individuate “nell’esigenza di regolamentare, attraverso una più razionale e confacente riorganizzazione dell’assetto societario, la liquidazione delle quote sociali dei soci che non fossero più interessati alle sorti del gruppo”. 

La posizione della Corte di Cassazione è apprezzabile in quanto smentisce la posizione, non pienamente condivisibile, della prassi amministrativa (ex multis, principio di diritto Agenzia delle Entrate 23luglio 2019 n. 20) secondo cui laddove da una cessione non derivi un effettivo “disinvestimento” si realizza, sempre, un’operazione “circolare” e, quindi, uno schema abusivo inammissibile, privilegiando, invece, il dato fattuale della sussistenza di valide ragioni economiche e, segnatamente, della necessità di rendere “agevole la eventuale liquidazione dei soci non intenzionati, nel tempo, a condividere le vicende aziendali”. 

#elusività #cessionepartecipazionerivalutata#valideragionieconomiche 

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