La Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 25446 del 21 settembre 2021, ha nuovamente affrontato la questione del rapporto tra il provvedimento costituito da un silenzio – rifiuto avverso il quale si propone il ricorso giurisdizionale e il provvedimento di diniego espresso successivamente notificato dall'Amministrazione in corso di causa. In particolare, i giudici di legittimità, confermando un precedente orientamento hanno affermato il principio per cui "in tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione interrompa, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, la propria inerzia, notificando a quest'ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992,dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l'impugnazione del silenzio rifiuto". Ne consegue che la sopravvenuta emissione del provvedimento di diniego del rimborso, qualora si accerti la completa identità dell'oggetto rispetto al silenzio rifiuto impugnato e se ne verifichi la rituale notifica al contribuente, comporterebbe una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso avverso il silenzio rifiuto.
Tale orientamento non appare, tuttavia, condivisibile soprattutto laddove si consideri che nelle ipotesi in cui il contribuente risulti vittorioso nel giudizio di merito pendente avverso il silenzio rifiuto, all’Amministrazione sarebbe implicitamente consentito, mediante la notifica di un nuovo atto di diniego espresso, caducare gli effetti dell’accertamento giudiziale svolto dai giudici. Ne consegue che, per un verso, sarebbero del tutto vanificati i risultati ottenuti dal contribuente nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto, per altro verso, si assisterebbe ad una illegittima prevaricazione dei poteri dell’Amministrazione finanziaria sul giudizio espresso dall’autorità giudiziaria, Amministrazione che potrebbe dunque, anche sulla base delle difese svolte dal contribuente in giudizio, decidere di “interrompere la propria inerzia” e notificare un nuovo provvedimento di diniego al contribuente il quale risulta ancora una volta incostituzionalmente esposto all’arbitrio dell’Amministrazione Finanziaria.
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