21/12/2021

Cassazione ordinanza n. 25446 del 21 settembre 2021

La Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 25446 del 21 settembre 2021, ha nuovamente affrontato la questione del rapporto tra il provvedimento costituito da un silenzio – rifiuto avverso il quale si propone il ricorso giurisdizionale e il provvedimento di diniego espresso successivamente notificato dall'Amministrazione in corso di causa. In particolare, i giudici di legittimità, confermando un precedente orientamento hanno affermato il principio per cui "in tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione interrompa, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, la propria inerzia, notificando a quest'ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992,dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l'impugnazione del silenzio rifiuto". Ne consegue che la sopravvenuta emissione del provvedimento di diniego del rimborso, qualora si accerti la completa identità dell'oggetto rispetto al silenzio rifiuto impugnato e se ne verifichi la rituale notifica al contribuente, comporterebbe una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso avverso il silenzio rifiuto.
Tale orientamento non appare, tuttavia, condivisibile soprattutto laddove si consideri che nelle ipotesi in cui il contribuente risulti vittorioso nel giudizio di merito pendente avverso il silenzio rifiuto, all’Amministrazione sarebbe implicitamente consentito, mediante la notifica di un nuovo atto di diniego espresso, caducare gli effetti dell’accertamento giudiziale svolto dai giudici. Ne consegue che, per un verso, sarebbero del tutto vanificati i risultati ottenuti dal contribuente nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto, per altro verso, si assisterebbe ad una illegittima prevaricazione dei poteri dell’Amministrazione finanziaria sul giudizio espresso dall’autorità giudiziaria, Amministrazione che potrebbe dunque, anche sulla base delle difese svolte dal contribuente in giudizio, decidere di “interrompere la propria inerzia” e notificare un nuovo provvedimento di diniego al contribuente il quale risulta ancora una volta incostituzionalmente esposto all’arbitrio dell’Amministrazione Finanziaria.
#contenzioso #silenzio-rifiuto #diniegoespresso

19/12/2025

Corte di cassazione, sentenza n. 38974 del 3 dicembre 2025

la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurazione dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 11...
19/12/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 38438 del 27 novembre 2025

la Suprema Corte ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 rende il reato...
19/12/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 299 del 2 dicembre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito di un prestito obbligazionario one coupon, il disallineamento temporale...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.