Cassazione, sentenza n. 11890 del 12 aprile 2022

la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito ad una complessa operazione di riorganizzazione aziendale, ha ribadito il principio secondo cui...

Con la sentenza n. 11890 del 12 aprile 2022, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito ad una complessa operazione di riorganizzazione aziendale, ha ribadito il principio secondo cui in tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l’abuso del diritto le operazioni straordinarie giustificate da valide ragioni extra-fiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale.

In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, secondo l’Agenzia delle Entrate l’operazione di riorganizzazione realizzata mediante una prima operazione di scissione parziale a favore di una società neo-costituita, seguita dalla successiva cessione delle quote della beneficiaria, dal riacquisto di uno degli immobili del patrimonio scorporato da parte della scissa, dalla cessione del diritto di costruire ad un soggetto terzo e, infine, dalla messa in liquidazione della società beneficiaria rappresenterebbe un disegno elusivo “finalizzato a neutralizzare le plusvalenze (fiscalmente rilevanti) della cessione dell’immobile e dello ius aedificandi operata”. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, infatti, l’operazione “fisiologica” mediante cui realizzare gli stessi effetti realizzati mediante le varie operazioni sopra descritte sarebbe stata la cessione diretta dell’immobile e del diritto di costruire, con emersione, in capo alla società, di componenti positivo di reddito tassabili ai sensi dell’art. 86 del TUIR. Al contrario, ad avviso del contribuente, tale complessa operazione sarebbe giustificata dalla finalità di creare “un autonomo comparto aziendale per la valorizzazione e la migliore gestione di una parte degli asset della scissa”.

Nel dirimere la questione sottoposta al loro giudizio, gli ermellini, dopo aver rilevato che, secondo “il quadro giurisprudenziale, nazionale ed eurounitario, e normativo di riferimento”, “si considerano connotate da carattere abusivo e possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali”, hanno precisato che “la scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere una simile facoltà, a condizione che non si traduca in un uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa”.

Sulla base di questi presupposti, la Suprema Corte, richiamando anche la recente sentenza n. 35393 resa dalla stessa Corte il 19 novembre 2021, ha correttamente disposto la cassazione della sentenza impugnata, rinviando la decisione alla CTR che sarà tenuta al riesame dei fatti di causa, attenendosi al seguente principio di diritto «In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale delle società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o di un ramo d'azienda e che quindi non perseguono l'esclusivo fine di trasformare le eventuali plusvalenze realizzabili sui beni di primo grado (immobili) in capitai gain sui beni di secondo grado (quote di partecipazione), in aggiramento delle norme che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell'ambito del reddito d'impresa».

Il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità, oltreché senza dubbio condivisibile, appare interessante in quanto si fonda sui canoni giuridici individuati dall’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, benché tale disposizione non trovasse applicazione ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, tali canoni giuridici rilevano in quanto, sul piano esegetico, definiscono “con chiarezza la linea evolutiva già indiscutibilmente tracciata nell’ordinamento tributario dalla giurisprudenza e dalle fonti nazionali e comunitarie”.

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