21/12/2021

Cassazione, Sentenza n. 21350/2021

In tema di accertamento antielusivo, la Corte di Cassazione (Sez. V civ.),con l’ordinanza n. 21350/2021 pubblicata il 26 luglio, ha ribadito l’importanza del contraddittorio preventivo con il contribuente, cui si lega la necessità che l’Ufficio dimostri, attraverso la motivazione dell’atto impugnato che i chiarimenti circa le valide ragioni economiche delle operazioni contestate offerte dal contribuente nella risposta al questionario fornita in fase amministrativa non siano idonei a dimostrare l’assenza di finalità antielusive.  

In particolare, nel caso di specie, l’Ufficio recuperava a tassazione un maggiore imponibile, ai fini IRES, IRAP, IVA, sul presupposto che, in violazione delle prescrizioni dell'art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, due società del medesimo gruppo avessero posto in essere una serie di contratti al solo fine di trasferire imponibile dalla controllata alla controllante.  

Senonché le contribuenti in replica al questionario dell’A.F. hanno fornito puntuali chiarimenti, enunciando le ragioni economiche sottostanti alle operazioni contrattuali poste in essere.  

Ebbene la Cassazione, accogliendo il ricorso delle parti, ha riconosciuto la nullità dell'avviso d'accertamento per difetto di specifica motivazione, in relazione alle giustificazioni fornite dalla contribuente circa l'esistenza di valide ragioni economiche, o, specularmente, circa l'assenza di finalità elusive delle operazioni contestate. Ed infatti, i giudici di legittimità hanno ricordato che costituisce "ius receptum che «In tema d'imposte sui redditi, l'art. 37bis, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite» (Cass.30/01/2018, n. 2239, in continuità con Cass. 16/01/2015, n. 693; conf., exaliis, Cass. 28/11/2018, n. 30770)”  

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CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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