Cassazione, Sentenza n. 21765/2021

L’Amministrazione finanziaria può contestare il credito IVA esposto dal contribuente in dichiarazione anche qualora siano decorsi...

Con la sentenza n. 21765/2021, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento'”. In particolare, richiamando i differenti orientamenti maturati in seno alla Sezione tributaria, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972,all'Amministrazione finanziaria è preclusa solo la contestazione del credito che scaturisce dalla sottostima dell'imposta dovuta. Invece, il credito che nasce dall’eccedenza di imposta liquidata, quando le poste detraibili prevalgono sul debito, non è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. n.633/1972. Ebbene, secondo i giudici di legittimità ciò non sarebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto poiché “È il contribuente, che decide di chiedere il rimborso di un credito a distanza di anni dalla maturazione del diritto relativo, a scegliere, riportandolo a nuovo, di assegnare ad esso rilevanza, appunto ex novo, in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'amministrazione”. Ne deriva la conclusione secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare il credito IVA anche qualora siano decorsi i termini previsti a pena di decadenza per esercitare il potere di accertamento.

La posizione delle Sezioni Unite sembra aderire al recente orientamento, espresso anche dalla sentenza n. 8500/2021 in materia di oneri pluriennali, che tende ad ampliare sine die i termini dell’accertamento, con conseguenti adempimenti più gravosi a carico del contribuente.

#Sezioniunite#credito #decadenza  

Condividi

News Correlate

Interpello n. 904-91/2023 della DRE Lombardia

Con la risposta a interpello n. 904-91/2023 la DRE Lombardia ha ritenuto soggetti ad Iva i corrispettivi ricevuti come controvalore della rinuncia...

leggi tutto
Decreto sul contenzioso tributario

Lo schema di decreto sul contenzioso tributario approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega fiscale prevede una serie di novità...

leggi tutto
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2009 del 17 novembre 2023

Con l’ordinanza n. 32009/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’ammissibilità e l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi...

leggi tutto