21/12/2021

Cassazione, Sentenza n. 21765/2021

Con la sentenza n. 21765/2021, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento'”. In particolare, richiamando i differenti orientamenti maturati in seno alla Sezione tributaria, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972,all'Amministrazione finanziaria è preclusa solo la contestazione del credito che scaturisce dalla sottostima dell'imposta dovuta. Invece, il credito che nasce dall’eccedenza di imposta liquidata, quando le poste detraibili prevalgono sul debito, non è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. n.633/1972. Ebbene, secondo i giudici di legittimità ciò non sarebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto poiché “È il contribuente, che decide di chiedere il rimborso di un credito a distanza di anni dalla maturazione del diritto relativo, a scegliere, riportandolo a nuovo, di assegnare ad esso rilevanza, appunto ex novo, in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'amministrazione”. Ne deriva la conclusione secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare il credito IVA anche qualora siano decorsi i termini previsti a pena di decadenza per esercitare il potere di accertamento.

La posizione delle Sezioni Unite sembra aderire al recente orientamento, espresso anche dalla sentenza n. 8500/2021 in materia di oneri pluriennali, che tende ad ampliare sine die i termini dell’accertamento, con conseguenti adempimenti più gravosi a carico del contribuente.

#Sezioniunite#credito #decadenza  

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