# IVA # Importazioni # NonImponibilità
Con la sentenza n. 25765 del 2021 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla complessa vicenda giudiziaria vertente sull’utilizzo di una nota imbarcazione di lusso, in merito ai delitti– regiudicandi all’esito del precedente giudizio di legittimità – di evasione dell’IVA all’importazione e di indebita sottrazione al pagamento delle accise. In modo particolare, agli imputati era stata mossa l’accusa di aver simulato lo svolgimento di un’attività commerciale di noleggio, consentendo all’amministratore di fatto della società intestataria dell’imbarcazione –iscritta in un Paese extra UE – l’uso diportistico in acque comunitarie della medesima. Innanzitutto, il Collegio ha ricordato che una società può considerarsi fittiziamente interposta soltanto se utilizzata per conseguire un’evasione o un’elusione fiscale altrimenti non ottenibile; lo “schermo” societario, in altre parole, sarebbe stato tale ove fosse servito per godere dell’imbarcazione esclusivamente a titolo personale. In secondo luogo, esprimendo si sui requisiti richiesti per la non imponibilità delle operazioni di cui agli artt. 8-bis e 68 del d.P.R. n. 600/73, la Corte ha stabilito che per godere del beneficio fiscale in parola risulta determinante l’indagine sull’effettività del noleggio a terzi – come, fra l’altro, indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 43/E del 2011 – e che l’utilizzo da parte del socio –ammesso ex art. 4, co. 5, lett. a), d.P.R. n. 600/73 – avvenga alle stesse condizioni riservate ai terzi medesimi.
Dunque, accogliendo il ricorso proposto avverso la sentenza del giudice del rinvio, la IV Sezione Penale della Suprema Corte ha insistito nel ribadire alcuni principi particolarmente rilevanti a proposito del regime di non imponibilità previsto per la cessione di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali.