Cassazione sentenza n. 26340 del 29 settembre 2021

La Cassazione nella sentenza n. 26340 del 2021, è tornata a pronunciarsi in materia di imposta di registro e in particolare in ordine all’obbligo...

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26340 del 2021, è tornata a pronunciarsi in materia di imposta di registro e in particolare in ordine all’obbligo o meno di allegare il provvedimento tassato all’avviso di liquidazione per imposta di registro ad esso relativa. 

Come noto, sul punto si sono consolidati nel tempo due orientamenti divergenti, se da un lato infatti secondo un primo orientamento gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro non dovrebbero, a pena di nullità, essere corredati dell’allegazione del provvedimento tassato; dall’altro secondo un diverso orientamento è onere dell’Amministrazione finanziaria allegare, sempre e comunque, agli avvisi di liquidazione per imposta di registro gli atti tassati, così da consentire immediatamente al contribuente che sia raggiunto dalla relativa notificazione la piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa rivoltagli.  

Ebbene, i giudici di legittimità con la sentenza in commento hanno ritenuto di condividere “una soluzione intermedia che respinge l'assolutezza di entrambe le tesi”,  secondo cui “in materia di imposta di registro su atti giudiziari … l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo… sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé”, tuttavia, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, secondo la Suprema Corte è necessario che il giudice di merito proceda al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso. E ciò in quanto, hanno correttamente rilevato i giudici di legittimità, non può non tenersi conto che “nel caso di sentenze o lodi, in particolare,  la valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dal giudizio; del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti)alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori; della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato ecc”.  

Tale ultimo orientamento seppur non del tutto condivisibile in quanto non dovrebbe essere onere del contribuente quello di doversi autonomamente attivare per procurare i provvedimenti tassati, soprattutto laddove si pensi a contribuenti diverse da persone fisiche che possono essere destinatari di una pluralità di atti giudiziari, sembra in ogni caso voler garantire una maggiore tutela del contribuente laddove riconosce che è del tutto incongrua la motivazione dell’avviso di liquidazione notificato dall’Amministrazione Finanziaria laddove quest’ultima si limiti ad indicare nell’atto il mero riferimento alle disposizioni di legge applicate ed il numero della sentenza tassata. 

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