Con la pronuncia n. 3664 del 18 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell’onere della prova dell’incapienza del patrimonio sociale in caso di socio di s.n.c. che impugna la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per debiti tributari della compagine sociale.
Nel caso di specie, il socio di una s.n.c., risultato soccombente in entrambi i gradi di merito, propone ricorso per Cassazione lamentando la violazione degli artt. 2304 e 2697 c.c. per avere i giudici di appello erroneamente escluso la possibilità per il socio di una s.n.c. di eccepire, in sede di impugnazione della cartella avente a oggetto debiti della compagine sociale, la violazione del beneficium excussionis da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso alla stregua del già affermato principio nomofilattico secondo cui, in tema di riscossione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo, tra l’altro, la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. Qualora si tratti di società semplice o irregolare incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; qualora si tratti, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata.
Pertanto, se l’Amministrazione finanziaria prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso del socio avverso la cartella andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se non è fornita la prova dell’incapienza o della sufficienza del patrimonio sociale, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore oppure sul coobbligato sussidiario.
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