- Cassazione sentenza n. 8719/2021
- Contenzioso tributario
- Trust
- Disponente
- Rinuncia irrevocabile beneficiari
- Imposta di successione
- Imposta donazione
Con la sentenza n. 8719 del 30 marzo 2021 la Suprema Corte si è pronunciata sul trattamento fiscale della reintestazione formale dei beni in trust al disponente, seguita alla rinuncia irrevocabile da parte dei beneficiari. Il Collegio evidenzia che come nel trasferimento dei beni dal settlor al trustee, fiscalmente neutro in quanto attuativo degli scopi di segregazione e apposizione del vincolo, anche nel caso di ritorno dei beni al disponente, dovuto alla cessazione anticipata del trust, non si realizza un trasferimento effettivo di ricchezza. Pertanto, l’applicazione dell’imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali non si avrà in caso di “retrocessione” dei beni al disponente, bensì soltanto a seguito del trasferimento finale dei beni al beneficiario. Solo in tale ultimo caso, difatti, si manifesterà un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. Avvalorando l’indirizzo più recente sull’imposizione indiretta in merito alla dotazione del trust, la Cassazione sceglie di privilegiare, ai fini del tributo successorio e donativo, l’indagine sull’arricchimento effettivo piuttosto che sul “trasferimento intersoggettivo” recentemente richiamato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 106 del 15 febbraio 2021.