21/12/2021

Cassazione, sentenza n. 8740/2021

- Cassazione, sentenza n. 8740 del 30 marzo 2021

- Contenzioso tributario

- Efficacia risposta ad interpello

- Efficacia riflessa sui terzi

- Principio legittimo affidamento dei contribuenti

- Statuto dei contribuenti

Con la sentenza n. 8740 del 30 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’efficacia vincolante della risposta ad interpello, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall'interpellante, può estendersi anche a soggetti, diversi da quest'ultimo, che, in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all'allocazione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall'interpello. Con la conseguenza che il comportamento ritenuto valido dall’Agenzia per il cedente di un’operazione deve ritenersi legittimo anche per il cessionario della medesima cessione. La Cassazione supera, dunque, il tradizionale principio secondo cui la prassi amministrativa non vincola neppure l’amministrazione che la esprime, concependo una sorta di efficacia “riflessa” sui terzi delle preclusioni che scaturiscono dalla risposta di interpello. Non è però ancora chiaro come tale efficacia “riflessa” si coniughi con il principio del legittimo affidamento dei contribuenti alla stabilità delle interpretazioni amministrative sancito dallo Statuto dei contribuenti e non ancora, tuttavia, pienamente attuato.

31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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