- Cassazione, sentenza n. 9625/2021
- Contenzioso tributario
- Sottoscrizione avvisi di accertamento
- Carriera direttiva
- Delega
Con l’ordinanza n. 9625/2021, depositata il 13 aprile 2021, la Cassazione, con riferimento agli avvisi di accertamento sottoscritti dagli impiegati della carriera direttiva delegati dal capo dell’ufficio, ha ribadito che il contribuente può contestate il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la mancanza della delega, mentre spetta all’Amministrazione per il principio della “vicinanza della prova” produrre la delega in giudizio e dimostrare la corretta sottoscrizione dell’avviso. Tuttavia, sebbene nel caso di specie sia stata rilevata la mancata produzione della delega, e per l’effetto sia stato accolto il ricorso del contribuente, la Cassazione ha rinviato la causa alla CTR in luogo di cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare la nullità dell’avviso. Senonché tale soluzione rischia di originare nuove problematiche applicative qualora l’Amministrazione depositi la delega in sede di riassunzione, posto che la stessa Cassazione, per un verso, rinviando la causa in CTR per il riesame, sembra ammettere che l’Agenzia possa ancora dimostrare la sussistenza della delega, mentre, per altro, ha ripetutamente affermato che nella riassunzione nel processo tributario è preclusa alle parti ogni possibilità di produrre prove e documenti nuovi.