21/12/2021

Cassazione, Ss.uu., Sentenza N. 8500 Del 25 Marzo 2021

• Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021

• Sezioni Unite

• Contenzioso tributario

• Decadenza

• Potere accertamento

• Dichiarazione integrativa

• Componenti di redditi pluriennali

Con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sui termini di decadenza per l’accertamento di componenti di reddito a rilevanza pluriennale. Secondo la Corte la decadenza dev’essere sempre valutata con riferimento al periodo di imposta in cui assume rilevanza il singolo rateo di suddivisione di tale componente anche laddove la contestazione abbia ad oggetto il suo fatto generatore ovvero il relativo presupposto in diritto. Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno escluso che la definitività del periodo di imposta in cui detto fatto o presupposto si sono manifestati impedisca il sindacato dell’Agenzia delle Entrate. Alle conclusioni raggiunte dalla Cassazione consegue che la possibilità riconosciuta all’Amministrazione finanziaria dovrebbe specularmente ammettersi in favore del contribuente. Difatti, in sede di dichiarazione integrativa dovrebbe ritenersi permesso intervenire su componenti del reddito imponibile a carattere pluriennale nonostante sia scaduto il termine di integrazione della dichiarazione relativa alle annualità in cui se ne è manifestato il fatto generatore o se ne è verificato il presupposto in diritto (ad es. l’ammontare delle perdite riportabili).

31/10/2025

Corte di cassazione - Ordinanza n. 27140 del 10 ottobre 2025

la Cassazione ha ribadito che la sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente...
31/10/2025

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27804 del 18 ottobre 2025

la Suprema Corte ha stabilito che il diritto di esclusione del socio di s.n.c. per gravi inadempienze ex art. 2286 c.c...
31/10/2025

Corte di cassazione- Ordinanza n. 27951 del 21 ottobre 2025

la Cassazione ha chiarito che, pur non potendo i soci (o i loro eredi) impugnare direttamente l’avviso...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.