31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La causa riguarda l’accesso e l’ispezione effettuata dalla Guardia di Finanza presso i locali commerciali della società ricorrente che aveva la propria sede legale presso l’abitazione del suo rappresentante legale e socio unico. L’autorizzazione a procedere alla perquisizione era stata rilasciata dal PM per valutare la regolarità fiscale della società e perseguire eventuali reati tributari.
I ricorrenti lamentano dinanzi ai giudici internazionali la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla legislazione italiana e per la mancanza di garanzie procedurali sufficienti a proteggerli da eventuali abusi o arbitrarietà, in particolare l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate.


La Corte EDU ha dato seguito a quel filone giurisprudenziale consolidatosi con la sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. contro Italia (cfr. anche Agrisud 2014 S.r.l.s. e altri c. Italia e Ferrieri e Bonassisa c. Italia), con cui la medesima Corte ha condannato l’Italia, in primo luogo, in quanto le disposizioni di cui all’art. 33 D.P.R. n. 600/1973 e 52 D.P.R. n. 633/1972 consentono alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate di effettuare accessi presso locali commerciali a condizioni meno rigorose di quelle previste per gli accessi presso le residenze private e dunque non delimitano sufficientemente la discrezionalità durante la fase accertativa ed, in secondo luogo, in quanto l’ordinamento italiano non fornisce adeguate tutele ai contribuenti sottoposti a verifiche né ex ante, ad esempio prevedendo che l’autorizzazione a mettere in atto le misure sia sottoposta al controllo preventivo di un’autorità giudiziaria o, quantomeno, di un’autorità indipendente, né ex post, ossia prevedendo rimedi effettivi dinanzi ai giudici interni contro gli abusi e le arbitrarietà poste in essere durante la fase accertativa.


Nel caso Edilsud, profilo peculiare risiede nella natura promiscua dei locali, contemporaneamente sede commerciale e residenza privata. Quanto alle garanzie procedurali interne, la Corte rileva che, sebbene nel caso di specie la misura sia stata autorizzata da un PM a causa della funzione promiscua dei locali, l’art. 52 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, come interpretato dalla Corte di Cassazione, prevede che l’autorizzazione del PM per l’accesso a locali commerciali adibiti anche ad abitazione non deve essere motivata, essendo la motivazione un mero requisito procedurale. Tuttavia, tale autorizzazione è, sotto questo profilo, paragonabile a quella rilasciata dal capo della Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, che la Corte ha già ritenuto inadeguata nella causa Italgomme. Infatti, la legislazione nazionale impone la motivazione solo quando il pubblico ministero autorizza la misura in questione nei confronti di abitazioni di privati che non sono al contempo locali commerciali.


In particolare, è necessario prevedere che l’autorizzazione all’accesso e all’ispezione dei locali che fungono contemporaneamente da sede commerciale e da abitazione privata sia rilasciata da un’autorità giurisdizionale indipendente e imparziale e sia soggetta a un obbligo di motivazione che specifichi le ragioni concrete che giustificano l’adozione della misura, la delimitazione precisa dell’ambito e della portata delle ispezioni e la valutazione della proporzionalità dell’interferenza rispetto agli obiettivi fiscali perseguiti.


Inoltre, poiché la mancanza di adeguate garanzie previste ex ante non è sufficiente a giustificare l’ingerenza nei diritti previsti dall’art. 8, occorre esaminare eventuali rimedi ex post previsti dall’ordinamento italiano. Tuttavia, poiché la Corte, nel caso Italgomme ha già esaminato i ricorsi ex post dinanzi ai tribunali tributari o civili previsti dall’ordinamento interno considerando tali rimedi non efficaci, la Corte afferma che non sono previste altre vie di ricorso interne da esaurire ai sensi dell’art. 13 CEDU.
Per tali motivi, la Corte EDU dichiara che vi è stata un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata previsto dall’art. 8 par. 1 CEDU e che l’ingerenza in questione non può essere in ogni caso giustificata come richiesto dal par. 2 del medesimo articolo in quanto non conforme alla legge, condannando, tra l’altro, lo Stato italiano al risarcimento del danno morale.


#Cedu #sedelegale #abitazione

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CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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