28/7/2026

CGT di primo grado di Roma, sentenza 10 luglio 2026, n. 11056

Con la sentenza n. 11056 del 10 luglio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha parzialmente annullato un avviso di accertamento TASI relativo all’anno 2019, riconoscendo il diritto della contribuente alla rideterminazione delle sanzioni secondo il criterio del cumulo giuridico.


La Corte ha richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa presentazione della dichiarazione per più periodi d’imposta, pur comportando l’applicazione di una sanzione per ciascuna annualità, non esclude il regime della continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.


Tale disciplina trova applicazione quando le condotte, riferite al medesimo tributo, risultino oggettivamente e strettamente collegate e si traducano nel reiterato ostacolo alla determinazione dell’imponibile e alla liquidazione dell’imposta.


Secondo la Corte, i principi affermati dalla Cassazione in materia di ICI trovano applicazione, per identità di ratio, anche agli altri tributi locali, compresa la TASI.


Le sanzioni devono, pertanto, essere determinate assumendo come base quella prevista per la violazione più grave, aumentata dalla metà al triplo, fermo restando che l’importo complessivo non può superare quello risultante dalla somma delle singole sanzioni e deve rispettare il principio di proporzionalità.


La sentenza ha quindi annullato parzialmente l’avviso con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, disponendone la rideterminazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.


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28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

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28/7/2026

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28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

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