2/9/2026

CGT di primo grado di Roma, Sez. 9, sentenza n. 12545 del 5 agosto 2026

Con la sentenza del 22 luglio 2026, pubblicata il 5 agosto 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale versate in misura proporzionale in occasione del conferimento di un compendio immobiliare in favore di una SICAF immobiliare di diritto lussemburghese.

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La Corte ha anzitutto affermato che il regime previsto dall’art. 8, comma 1-bis, del D.L. n. 351/2001 non costituisce un’agevolazione eccezionale, ma rappresenta lo statuto fiscale strutturale e ordinario degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare. Ne consegue che tale disciplina non può essere interpretata restrittivamente sulla base della sola forma giuridica o della residenza del veicolo conferitario.

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Quanto alla SICAF conferitaria, il Collegio ha rilevato che si trattava di un organismo di investimento collettivo alternativo, costituito in Lussemburgo e assoggettato alla Direttiva 2011/61/UE. Sotto il profilo della vigilanza, della governance, della presenza di una banca depositaria indipendente e degli obblighi di trasparenza, la SICAF lussemburghese risultava soggetta a standard armonizzati equivalenti a quelli previsti per le SICAF italiane.

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La Corte ha inoltre sottolineato che l’art. 9 del d.lgs. n. 44/2014 ha esteso alle SICAF immobiliari le disposizioni fiscali previste per i fondi comuni di investimento immobiliare, superando la distinzione formale tra fondo e società di investimento ai fini del trattamento tributario dell’operazione.

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Secondo i giudici, assoggettare a imposte proporzionali il conferimento effettuato in favore di una SICAF lussemburghese, riservando invece il regime in misura fissa ai veicoli italiani, determinerebbe una restrizione fondata esclusivamente sulla nazionalità e sul luogo di stabilimento dell’organismo conferitario, in contrasto con gli artt. 49 e 63 TFUE e con l’art. 6 della Direttiva 2008/7/CE.

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La Corte ha pertanto dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate e ha riconosciuto l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, condannando l’Amministrazione al rimborso di oltre 4,8 milioni di euro, oltre interessi.

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La pronuncia ha dunque affermato che una SICAF immobiliare lussemburghese, ove soggetta a una disciplina armonizzata e sostanzialmente equivalente a quella italiana, non può ricevere un trattamento fiscale deteriore per il solo fatto di essere stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea.

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