Con la sentenza del 22 luglio 2026, pubblicata il 5 agosto 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale versate in misura proporzionale in occasione del conferimento di un compendio immobiliare in favore di una SICAF immobiliare di diritto lussemburghese.
La Corte ha anzitutto affermato che il regime previsto dall’art. 8, comma 1-bis, del D.L. n. 351/2001 non costituisce un’agevolazione eccezionale, ma rappresenta lo statuto fiscale strutturale e ordinario degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare. Ne consegue che tale disciplina non può essere interpretata restrittivamente sulla base della sola forma giuridica o della residenza del veicolo conferitario.
Quanto alla SICAF conferitaria, il Collegio ha rilevato che si trattava di un organismo di investimento collettivo alternativo, costituito in Lussemburgo e assoggettato alla Direttiva 2011/61/UE. Sotto il profilo della vigilanza, della governance, della presenza di una banca depositaria indipendente e degli obblighi di trasparenza, la SICAF lussemburghese risultava soggetta a standard armonizzati equivalenti a quelli previsti per le SICAF italiane.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’art. 9 del d.lgs. n. 44/2014 ha esteso alle SICAF immobiliari le disposizioni fiscali previste per i fondi comuni di investimento immobiliare, superando la distinzione formale tra fondo e società di investimento ai fini del trattamento tributario dell’operazione.
Secondo i giudici, assoggettare a imposte proporzionali il conferimento effettuato in favore di una SICAF lussemburghese, riservando invece il regime in misura fissa ai veicoli italiani, determinerebbe una restrizione fondata esclusivamente sulla nazionalità e sul luogo di stabilimento dell’organismo conferitario, in contrasto con gli artt. 49 e 63 TFUE e con l’art. 6 della Direttiva 2008/7/CE.
La Corte ha pertanto dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate e ha riconosciuto l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, condannando l’Amministrazione al rimborso di oltre 4,8 milioni di euro, oltre interessi.
La pronuncia ha dunque affermato che una SICAF immobiliare lussemburghese, ove soggetta a una disciplina armonizzata e sostanzialmente equivalente a quella italiana, non può ricevere un trattamento fiscale deteriore per il solo fatto di essere stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea.
#SICAF #imposteipotecarie #impostecatastali #liberacircolazionedeicapitali
