Con la pronuncia n. 24651 del 14 agosto 2026, la Suprema Corte ha affermato che l'accettazione dell'eredità rappresenta il presupposto affinché si possa rispondere dei debiti ereditari del de cuius, compresi quelli di natura fiscale. Pertanto, il chiamato rinunciante non risponde del debito tributario ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La controversia trae origine dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria a carico di un contribuente, originato dall'iscrizione a ruolo di debiti portati da alcune cartelle di pagamento notificate a quest’ultimo nella sua qualità di erede della madre e in proprio. Il contribuente, ritenendo che fosse privo della qualità di erede per aver rinunciato all'eredità materna, impugnava il menzionato preavviso. Le Corti di merito, accertando la rinuncia all’eredità, accoglievano il ricorso proposto dal contribuente. Quanto ai debiti personali, l’importo della pretesa erariale inferiore a euro 20.000,00 impediva il ricorso allo strumento dell’iscrizione ipotecaria. La decisione di seconde cure veniva impugnata dall’Agenzia dell’Entrate con ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sui rapporti intercorrenti tra la rinuncia all’eredità e la responsabilità per i debiti tributari del de cuius, ha, in primo luogo, ribadito che quest’ultima presuppone l’assunzione della qualità di erede. Al contrario, chi rinuncia all’eredità deve essere considerato, in forza della previsione di cui all’art. 521 c.c., come se non vi fosse mai stato chiamato. Ciò comporta che il chiamato rinunciante non risponde dei debiti ereditari del de cuius, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Tale circostanza può essere fatta valere anche in sede di opposizione alla cartella di pagamento.
Sulla base di tali presupposti, i giudici di legittimità respingono la tesi del possibile utilizzo in chiave meramente strumentale dell’istituto della rinuncia all’eredità prospettata dall’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima, infatti, sostiene la necessità di continuare a notificare ai chiamati all’eredità gli atti interruttivi della prescrizione del credito erariale durante il termine decennale previsto per l’accettazione dell’eredità, potendo, altrimenti, essere la rinuncia utilizzata quale espediente per sottrarsi ai debiti tributari.
Sennonché, sottolinea la Corte, le azioni atte alla interruzione dei termini prescrittivi appaiono inutili laddove si consideri che la rinuncia all'eredità potrebbe avvenire anche dopo il termine decennale per l'accettazione, in questo caso non avendo altro effetto se non confermare che non vi è stata mai prima accettazione.
Inoltre, l’Erario dispone già degli ordinari strumenti di tutela dei creditori dell'eredità per l'ipotesi di rinuncia dell'erede, come ad esempio quello previsto dall'art. 524 c.c.
Attraverso tale pronuncia, pertanto, viene definitivamente ribadito il principio secondo cui non può sorgere una responsabilità per i debiti tributari del de cuius in mancanza di accettazione dell’eredità.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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