2/9/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 31771 del 24 agosto 2026

Con la sentenza n. 31771/2026, la Suprema Corte ha affrontato il tema dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.


Nel caso di specie, nel 2016, l’imputato, in qualità di rappresentante legale di una S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si era avvalso di fatture soggettivamente inesistenti, integrando così il delitto ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.


Mediante ricorso per Cassazione l’imputato lamenta l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in combinato disposto con l’art. 13-bis, comma 3-ter, D.Lgs. n. 74/2000. In particolare, censura la mancata valutazione dell’intervenuta integrale estinzione del debito tributario, comprovata in atti, nonché dell’esiguità dell’imposta evasa in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il pagamento perché tardivo, omettendo di considerare la sopravvenuta disciplina normativa sulla particolare tenuità del fatto e la sua applicabilità retroattiva.


La Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso. Ed infatti, la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità sul presupposto che l’adempimento dei debiti tributari fosse intervenuto oltre i limiti temporali previsti dalla legge, non essendo avvenuto né anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come richiesto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, né entro la conclusione di tale fase, come previsto dall’art. 13-bis del medesimo D.Lgs.


Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata ha omesso di considerare il comportamento tenuto dall’imputato successivamente al reato, il quale, a seguito del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), deve essere valutato nell’ambito del giudizio sulla concreta applicabilità dell’esimente, rilevando sia ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno sia quale possibile indice dell’intensità dell’elemento soggettivo, anche con riguardo ai fatti commessi anteriormente al 30 dicembre 2022.


La Corte ricorda che tale principio è stato affermato anche in materia di reati tributari, sul presupposto che la condotta post factum, pur non potendo, di per sé, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della sua realizzazione, può essere valorizzata nel giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, da compiersi alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p. In tale prospettiva, tra le condotte rilevanti rientra certamente l’integrale o parziale adempimento del debito tributario.


Nella medesima ottica di valorizzazione della condotta riparatoria si inserisce, inoltre, la modifica all’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, ad opera del D.Lgs. 87/2024, che ha introdotto il comma 3-ter, ai sensi del quale, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice è chiamato a valutare in modo prevalente specifici indici, tra i quali figura, l’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo di pagamento.


Alla luce di ciò, la sentenza impugnata non ha considerato il comportamento successivo al reato che, alla luce del D.Lgs. n. 150/2022 e dell’art. 13, comma 3-ter, D.Lgs. n. 74/2000, quale norma integrativa del paradigma di cui all’art. 131-bis c.p., deve essere valutato nel giudizio sulla concreta applicabilità dell’esimente, sia ai fini dell’accertamento dell’entità del danno sia quale possibile indice dell’intensità dell’elemento soggettivo. La totale omissione di ogni valutazione in ordine al susseguente integrale pagamento del debito tributario, si pone, dunque, in contrasto con i principi richiamati.


La Suprema Corte, dunque, annulla la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello.
 
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