Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 10 novembre 2021

Con la Circolare n. 14/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d’imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo introdotto...

Con la Circolare n. 14 del 10 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni con riferimento al credito d’imposta previsto dall’art. 36-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo. 

Ed infatti, come noto, con il citato art. 36-bis, il legislatore, al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ha riconosciuto alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 percento rispetto all'anno 2019 un credito d'imposta del 90 per cento, utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Ebbene, per quanto riguarda i soggetti legittimati a richiedere il credito d’imposta, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in assenza di esplicite limitazioni da parte del citato art. 36-bis, il contributo deve essere riconosciuto alle imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che svolgano attività teatrale o spettacoli dal vivo (a titolo esemplificativo la Circolare menziona il teatro, la musica, la danza, le attività̀ circensi e dello spettacolo viaggiante). Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il credito d’imposta spetta a tali imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, o dalle dimensioni aziendali, potendo beneficiare del contributo sia gli enti commerciali che gli enti non commerciali. Infine, la Circolare specifica che ai fini della fruizione del credito d’imposta la legge non pone limitazioni con riferimento alla data d’inizio dell’attività, e pertanto potranno richiedere il contributo anche quei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019. 

Per quanto riguarda, invece, la determinazione della riduzione del fatturato relativo all’anno 2020 rispetto a quello conseguito nell’anno 2019,l’Amministrazione richiama i principi precedentemente espressi nelle Circolari del 13 giugno 2020, n. 15/E, del 21 luglio 2020, n. 22/E, del 20 agosto 2020,n. 25/E e del 14 maggio 2021, n. 5/E, in tema di contributi a fondo perduto. Sul punto, la Circolare precisa altresì che nel caso in cui l’impresa eserciti una o più attività che legittimano la fruizione del credito d’imposta contestualmente con altre attività terze, ai fini della verifica della riduzione del fatturato occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio dell’attività teatrale o di spettacoli dal vivo. Infine, con riferimenti a quei soggetti che hanno iniziato a svolgere l’attività agevolata nel corso del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la riduzione del fatturato va verificata operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività. 

L’Amministrazione, inoltre, individua in una tabella allegata alla Circolare le spese che consentono la fruizione del credito d’imposta in esame, distinguendo tra i costi per il personale; i costi di ospitalità; i costi di produzione; i costi di gestione spazi; i costi di pubblicità̀ e promozione; i costi di formazione; i costi in investimenti ammortizzabili; i costi generali; i costi per l’estero; e i costi per circo e spettacolo viaggiante. 

Per quanto concerne invece la rilevanza del credito d’imposta, con la Circolare n. 14/2021 l’Agenzia delle Entrate specifica che tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, e non incide neppure sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ex art. 61 del TUIR né ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. 

Determinata la misura del credito d’imposta, la Circolare precisa, infine, che per effetto degli interventi legislativi che hanno interessato la disciplina in esame, il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. A tal proposito, si chiarisce, tuttavia, come il credito d’imposta possa essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000applicabile ai crediti di imposta agevolativi ex art. 1, comma 53, della legge n. 244del 2007, e non risulti assoggettato al limite di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34 della legge n. 388 del 2000. Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria, in considerazione del fatto che il menzionato art. 36-bis non prevede un termine entro il quale opporre in compensazione il credito d’imposta, ha chiarito che laddove tale credito non sia fruito, in tutto o in parte, l’ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile. 

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