12/6/2023

Circolare INPS n. 52 del 7 giugno 2023

Con la Circolare INPS n. 52 del 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai contribuenti che usufruiscono del regime degli impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015.

Come noto, l'articolo 16 del d.lgs. n. 147 cit. ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati", al fine di incentivare il trasferimento in Italia di soggetti svolgenti attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in possesso di specifici requisiti soggettivi.

In particolare, il lavoratore cittadino italiano che trasferisca la residenza nel territorio dello Stato, non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedervi per almeno due anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, avrà diritto, al verificarsi delle condizioni richieste dalla norma, ad una detassazione ai fini IRPEF in misura pari al 70%  (o 90% in caso di trasferimento al sud Italia) del reddito prodotto in Italia nell’anno di acquisizione della residenza fiscale italiana e nei quattro successivi (l’agevolazione è poi estendibile per ulteriori cinque anni in presenza di specifici requisiti).

Tale regime garantisce un vantaggio notevole in termini di tassazione, tuttavia, per quel che concerne l’aspetto previdenziale, era dubbio se l’impatriato dovesse considerare ai fini contributivi il reddito complessivo prodotto o la medesima base imponibile calcolata ai fini IRPEF sulla base del regime degli impatriati.

Ebbene, l’INPS per la prima volta con la Circolare in commento ha chiarito che per gli impatriati la base imponibile contributiva è la stessa individuata ai fini IRPEF per cui anche ai fini contributivi si dovrà considerare una base imponibile pari al 70% o 90% del reddito prodotto in Italia dal lavoratore impatriato.

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