Con la Circolare n. 15 del 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601/1973, affermando che rientrano nel campo di applicazione della medesima anche ai redditi di locazioni percepiti da enti religiosi purché destinati ai fini di religione o di culto.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “la disposizione recata dall’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, in via di principio, possa applicarsi anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di “religione o di culto”. In tal modo, i proventi conseguiti, nei limiti del reinvestimento effettivo, non sono utilizzabili per fini diversi da quelli di “religione o di culto””. Nello specifico, si afferma che la mera riscossione di canoni di locazione non comporta di per sé lo svolgimento di un’attività commerciale, purché l’ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato ovvero non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato. In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate il godimento in chiave meramente conservativa del patrimonio immobiliare, i cui proventi costituiscono i mezzi necessari per il perseguimento dello scopo principale, non si pone in contrasto con le finalità ideali e non economiche perseguite dall’ente, pertanto i relativi redditi sono agevolabili.
Il documento di prassi in commento riveste una particolare importanza poiché correttamente modifica il precedente orientamento dell’Amministrazione finanziaria. Difatti, in passato l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata nel senso che l’agevolazione in esame non sarebbe applicabile ai redditi derivanti dalla locazione di immobili poiché essi non si trovano in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con le attività che il legislatore intende agevolare (cfr. Risposta ad interpello n. 152/2018). Si auspica, dunque, che la posizione dell’Agenzia delle Entrate possa consolidarsi sull’interpretazione fornita dalla Circolare in commento, che appare maggiormente rispettosa della ratio dell’agevolazione.
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