Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023, chiarimenti in merito alle disposizioni della legge di bilancio 2023 ...

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023, chiarimenti in merito alle disposizioni della legge di bilancio 2023 che hanno previsto la possibilità per i contribuenti di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, anticipando la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di alcune attività di natura finanziaria e immobiliare che danno luogo a redditi di capitale e diversi (artt. 44 e 67 del TUIR), mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 16%.

In particolare, si sottolinea come per la prima volta sia stata prevista dal legislatore la possibilità di rideterminare il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo in tal caso ai fini della determinazione della plusvalenza il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022.

Sempre con la stessa Circolare, l’Agenzia ha altresì esaminato la disciplina riguardante l’affrancamento dei redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. Per avvalersi di tale affrancamento, i contribuenti devono detenere, al di fuori dell’attività di impresa, delle azioni o quote di OICR. Destinatari di questo regime agevolato sono pertanto tutte le persone fisiche, società semplici e associazioni equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti che siano privi di stabile organizzazione in Italia. Anche i soggetti residenti in Italia possono ottenere l’affrancamento, purché alla data del 31 dicembre 2022 risultassero fiscalmente residenti all’estero.

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