Circolare n. 29 del 28 luglio 2022

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 28 luglio 2022 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina delle Società Controllate Estere c.d. controlled foreign companies (CFC) di cui all’art. 167 del TUIR...

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 28 luglio 2022 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina delle Società Controllate Estere c.d. controlled foreign companies (CFC) di cui all’art. 167 del TUIR, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 2018, n. 142 “decreto ATAD”. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha preliminarmente ricordato che la normativa CFC trova applicazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 del TUIR, se il soggetto controllato estero, contemporaneamente: i. è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia (c.d. ETR test); ii. ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test) e che in tali casi, il reddito realizzato dal soggetto controllato estero è imputato per trasparenza al soggetto controllante residente, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 167 TUIR, a meno che quest’ultimo sia in grado di dimostrare che l’entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» (articolo 167, comma 5, TUIR, c.d. “esimente”). Tuttavia, in conseguenza del meccanismo applicativo della CFC, come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, può accadere che la controllata estera imputi per trasparenza il proprio reddito in uno o più esercizi e in un esercizio successivo non integri le condizioni dell’ETR test o del passive income test.

Sul punto, la precedente Circolare n. 18/2021 emanata dall’Agenzia delle Entrate aveva assunto un’interpretazione rigorosa, affermando che “una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, tale regime (ad eccezione, ovviamente, nell’ipotesi di perdita di controllo sulla entità estera) non può essere modificato sulla base dell’andamento degli indicatori di cui all’articolo 167, comma 4, lettere a) e b) del TUIR. Conseguentemente, la CFC soggetta ad imposizione per trasparenza potrà fuoriuscire dal regime (oltre che nell’ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo in caso in cui questa svolga una attività economica effettiva” (ossia si applichi l’esimente di cui all’art. 167 comma 5 del TUIR). Ebbene, con la circolare n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover superare tale impostazione alla luce del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive income possono oscillare di anno in anno. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tenuto conto che tali indici rappresentano condizioni di ingresso nel regime, disapplicabili attraverso la richiamata “esimente”, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta le citate condizioni non siano integrate, si ritiene che, simmetricamente, il contribuente possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare l’esimente ovvero di superare le condizioni dell’ETR test e/o del passive income test.

Tale posizione, oltre ad essere in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD (Direttiva UE 2016/1164) può oggi trovare giustificazione nel fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC è adeguatamente governato: nel modello di dichiarazione dei redditi, infatti, è stato approntato un efficace ed affidabile regime di “monitoraggio” dei valori della CFC che consente volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’Amministrazione finanziaria) di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC. Ne consegue che il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato dal contribuente (per scelta volontaria oppure per il concretizzarsi delle condizioni di ingresso nel regime CFC), può venire ad interrompersi anche in base all’andamento dell’ETR test e/o del passive income test, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell’esimente.  

L’Agenzia ha infine precisato che nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trova applicazione, resta fermo il “monitoraggio” dei c.d. “tax assets” della CFC che deve comunque continuare laddove il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per trasparenza.

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