• Circolare n. 3 del 23 marzo 2021
• Digital services tax
• Imposta sui servizi digitali
• Modello OCSE
• Convenzioni contro le doppie imposizioni
Con la circolare n. 3 del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate, fornendo i primi chiarimenti sulla disciplina dell’imposta sui servizi digitali “ISD”, ha escluso che tale imposta possa rientrare nell’ambito delle Convenzioni contro le Doppie imposizioni. Ciò in quanto l’art. 2, par. 1, del Modello Ocse laddove delinea l’ambito di applicazione oggettivo delle Convenzioni fa riferimento alle sole imposte sul reddito. Ebbene, poiché l’ISD non si applica sul reddito ma sui ricavi lordi percepiti a fronte di specifici servizi digitali e visto il rinvio operato dal comma 44 della L. 145/2018 alle disposizioni in materia di IVA, secondo l’Agenzia tale imposta avrebbe natura indiretta e in quanto tale esclusa dall’ambito applicativo della Convenzione. Pertanto, nell’ipotesi in cui più Stati assoggettino i medesimi ricavi all’ISD, non potrebbe essere riconosciuto al soggetto passivo un diritto al credito di imposta. Resta da chiedersi se sia corretta la qualificazione dell’ISD quale imposta indiretta e se non debba invece ritenersi che tale imposta applicabile sui ricavi lordi non possa rientrare nell’ambito della Convenzione ai sensi del par. 3 dello stesso art. 2 laddove è previsto che sono considerate imposte sul reddito anche le imposte prelevate su “elementi di reddito”.