Circolare n. 34 del 20 ottobre 2022

l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale applicabile ai trust. Tra le altre tematiche affrontate, di sicuro interesse appare quella relativa ai trust esteri opachi...

Con la circolare n. 34 del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale applicabile ai trust. Tra le altre tematiche affrontate, di sicuro interesse appare quella relativa ai trust esteri opachi, ossia senza beneficiari di reddito individuati, stabiliti in paesi che, con riferimento al trattamento dei trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR.

In particolare, nel documento di prassi in commento, l’Agenzia delle Entrate, anche alla luce della modifica normativa introdotta con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con cui è stato inserito al comma 1 dell’art. 44 del TUIR la lett. g-sexies), ha ribadito che se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con l’interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le “attribuzioni” di reddito da parte del trust al beneficiario, anche se non “individuato”, sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’identificazioni dei paesi che, con riferimento al trattamento dei trust, debbano considerarsi a fiscalità privilegiata, offrendo alcuni spunti interessanti.

Anzitutto, è stato confermato che l’individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato deve essere operata sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 47-bis del Tuir, secondo cui si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e territori, per i quali “il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”, considerando, anche, i “regimi speciali”, ossia “eventuali regimi speciali applicabili al trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale”. In altre parole, saranno considerati trust stabiliti in un paese a fiscalità privilegiata tutti quei trust che subiscano nello Stato in cui sono localizzati una tassazione nominale inferiore al 12% anche in virtù di specifiche disposizioni che esentano i detti trust da imposizione.

Sembra, poi, essere stata confermata l’interpretazione secondo cui anche i trust esteri stabiliti in Stati membri dell’UE o aderenti al SEE possano qualificarsi ai fini dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), come stabiliti in uno stato a fiscalità privilegiata allorquando questi beneficino di un regime fiscale di esenzione e possano, quindi, essere qualificati come “offshore”. Sul punto erano emersi molteplici dubbi, atteso che il richiamo operato dalla lett. g-sexies) cit. all’art. 47-bis del TUIR avrebbe dovuto far considerare ex se esclusi dalla disciplina in commento i trust stabiliti in Stati UE o SEE, essendo, questi, espressamente esclusi dal novero di applicabilità del detto art. 47-bis. L’Agenzia delle Entrate sembra, invece, privilegiare la finalità perseguita dall’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), ossia quella di evitare che, in caso di tassazione ridotta (o nulla) in capo al trust estero, i beneficiari residenti non subiscano imposizione in caso di attribuzione da parte dello stesso (e, quindi, la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani), e ciò, a prescindere dal fatto che lo Stato di localizzazione sia appartenente all’UE o al SEE, dovendosi attribuire rilevanza alla sola verifica della tassazione nominale subita.

La delicatezza della questione richiederebbe, tuttavia, un coordinamento normativo che eviti fraintendimenti o un ulteriore chiarimento da parte della stessa Agenzia delle Entrate che precisi, in via espressa, che il regime di imponibilità dei proventi dei trust esteri opachi non è applicabile ai trust stabili in Stati UE o SEE, fatta eccezione per i regimi off shore.

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