- Risposta ad interpello n. 125 del 24 febbraio 2021
- Art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973
- Circolare del 15 febbraio 2012, n. 2/E
- Esenzione ritenuta sugli interessi
- Finanziamenti medio e lungo termine
- Investitori istituzionali
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 125/2021 ha chiarito che i fondi comuni istituiti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni godono dell’esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine prevista dall’art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973, posto che essi possono considerarsi investitori istituzionali anche se privi di soggettività tributaria e non autorizzati allo svolgimento di attività regolamentate purché siano gestiti da intermediari soggetti a vigilanza da parte dell’autorità locale estera. Tale prassi conferma il principio già affermato nella circolare 2/2012 secondo cui la verifica della sussistenza del requisito della vigilanza ai fini della qualifica di investitore istituzionale può essere effettuata tanto in capo al fondo quanto in capo al soggetto incaricato alla sua gestione. L’Agenzia ha inoltre confermato che l’esenzione da ritenuta trova applicazione nei confronti dei percettori diretti degli interessi, escludendo che ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo debba farsi ricorso al concetto di beneficiario effettivo, sebbene solitamente gli accertamenti eseguiti per contestare la disapplicazione delle ritenute sui passive income siano fondati su un approccio look through.