- Risposta ad interpello n. 129 del 2 marzo 2021
- Art. 173, comma 4, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
- Perdite fiscali
- Eccedenze ACE
- Scissione
- Posizioni soggettive
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 129 del 2 marzo 2021 ha confermato che nel caso di operazioni straordinarie di scissione le posizioni soggettive generiche, quali le perdite fiscali e le eccedenze ACE, devono essere attribuite fra le partecipanti in proporzione delle quote di patrimonio netto contabile trasferito o rimasto in capo alla scissa. A dire dell’Agenzia, infatti, tali posizioni soggettive, quand’anche attribuite alla scissa nell’ambito di una precedente operazione di fusione per incorporazione, non possono essere considerate specifiche posizioni soggettive connesse, in via diretta o per insiemi, ad alcuni soltanto degli elementi patrimoniali della società scissa. Con la conseguenza che non può trovare applicazione il criterio di ripartizione c.d. analitico. L’adozione di un criterio proporzionale di ripartizione, in presenza di posizioni soggettive univocamente connesse all’azienda già incorporata dalla scissa tramite fusione, potrebbe tuttavia comportare effetti distorsivi, ad esempio, ove quest’ultima abbia una limitata capacità di assorbire le perdite fiscali connesse al ramo d'azienda trasferito.