Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – I chiarimenti della Circolare n. 2/2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto all’art. 1 commi 206 e ss. una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza, alternativa alla definizione delle liti...

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto all’art.1 commi 206 e ss. una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza, alternativa alla definizione delle liti. In particolare, tale conciliazione è riservata ai processi pendenti in primo e secondo grado al 1° gennaio 2023,  in cui è parte l’Agenzia delle entrate e consente nell’ipotesi in cui sia sottoscritto l’accordo con l’Amministrazione Finanziaria entro il 30 giugno 2023 di ottenere una riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo a prescindere dal fatto che la conciliazione venga stipulata nel primo o nel secondo grado (diversamente da quanto ordinariamente previsto dagli artt. 48 e 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992 in forza dei quali le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo se in primo grado o al 50% del minimo se in secondo grado).

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/2023 ha chiarito come le controversie conciliabili siano esclusivamente quelle relative ad atti impositivi, a differenza di quanto previsto dal legislatore in caso di definizione agevolata delle liti pendenti, pertanto, non sono suscettibili di conciliazione a titolo esemplificativo le controversie avente ad oggetto cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione ecc.

Inoltre, chiarisce l’Amministrazione Finanziaria non sarà ammesso il pagamento tramite compensazione e nel caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si decadrà dal beneficio riguardante l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, con la conseguenza che il competente ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 199725, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ritenuto che la conciliazione della lite possa anche essere parziale, visto l’espresso richiamo effettuato dal legislatore all’art. 48 del d.lgs. n. 546 cit., laddove il comma 211 prevede che si applica tale disposizione in quanto compatibile.

Il contribuente potrà dunque decidere, comparando i benefici dei due istituti, se optare per una definizione delle liti pendenti o in alternativa se concludere un accordo conciliativo con l’Ufficio.

Al di là delle valutazioni delle singole fattispecie, occorre senz’altro considerare che nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti pendenti comporta il pagamento delle sole imposte al netto di sanzioni e interessi, di contro la conciliazione agevolata presuppone un accordo con l’Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso.

Pertanto, è evidente come la conciliazione potrà rivelarsi maggiormente conveniente solo nell’ipotesi in cui si riesca ad ottenere una considerevole riduzione della pretesa, considerato che in caso di conciliazione restano comunque fermi gli interessi così come le sanzioni, sia pure ridotte a 1/18 del minimo.

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