Con la sentenza n. 542 del 23 gennaio 2026, il Consiglio di Stato, sul ricorso in appello proposto dalla Provincia di Foggia contro diverse imprese titolari di impianti alimentati da fonte eolica e intestatarie di concessioni di aree pubbliche rilasciate dalla Provincia per la posa di cavidotti interrati e accessi funzionali al collegamento degli impianti con la rete elettrica nazionale, si è pronunciato sull’ambito di applicazione della tariffa agevolata di cui al comma 831, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019, confermando l’annullamento della delibera del Consiglio provinciale disposta dal TAR.
Ed infatti, la delibera impugnata, apportando modifiche al Regolamento provinciale sul Canone Unico Patrimoniale, aveva previsto una disciplina relativa alle tariffe CUP applicabili agli operatori economici produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili elevandole fino all’importo della tariffa standard, pari per le Province ad euro 7,50.
Le imprese ricorrenti in primo grado avevano lamentato come, per effetto di tali modifiche, venisse loro richiesto il versamento, a titolo di CUP, di somme erroneamente calcolate e di molto eccedenti l’importo forfettario di € 800, che costituirebbe l’unico canone richiesto per l’occupazione del sottosuolo ai produttori di energia elettrica dall’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, convertito con l. n. 215/2021.
Ed infatti, ai sensi del citato art. 5, le aziende che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e che, come tali, non hanno rapporti diretti con l’utenza, svolgono un’attività che, in quanto strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità - come peraltro riconosciuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022 -, risulta assoggettata al canone agevolato, nella misura forfettaria di € 800,00, previsto dall’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, dichiara l’appello della Provincia di Foggia infondato, alla luce dell’orientamento espresso dal medesimo Consiglio di Stato con le recenti sentenze nn. 8062 del 16 ottobre 2025 e 9447 del 1 dicembre 2025, intervenute nelle more del giudizio su fattispecie analoghe. Con le citate sentenze il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’attività di produzione dell’energia elettrica da parte di soggetti privati, che include il trasporto ai distributori che la erogano all’utente finale, rientra tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, e che a tale attività si applica il criterio di calcolo che individua una misura fissa non elevabile del canone pari ad € 800, ai sensi dell’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019.
Inoltre, a nulla valgono le doglianze della Provincia secondo cui si finirebbe per interpretare il citato art. 5 non più come norma interpretativa bensì innovativa con effetti retroattivi, dal momento che il Consiglio di Stato ribadisce che intenzione del legislatore è l’individuazione di un criterio di calcolo determinato a monte, di ammontare fisso e forfetario e dovuto per tale particolare tipologia di occupazione di suolo pubblico “con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete” e non, come sostenuto dalla Provincia appellante, a una mera base di calcolo liberamente elevabile.
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