• Corte Cassazione, SS.UU., sentenza n. 8504 del 25 marzo 2021
• Sezioni Unite
• Contenzioso tributario
• Transazione fiscale
• Giurisdizione
• Giudice ordinario
• Concorsuale
• Legge fallimentare
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8504 del 25 marzo 2021 hanno stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle liti aventi ad oggetto la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter della Legge Fallimentare. In particolare, al fine di dichiarare la giurisdizione del giudice civile, le Sezioni Unite hanno valorizzato le modifiche normative che hanno interessato l’istituto della transazione fiscale e la sua collocazione sistematica all’interno della disciplina generale delle procedure concorsuali. Ed infatti, diversamente dalla c.d. transazione sui ruoli di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. 138/2002 che si connota per la sua natura esclusivamente tributaria, la transazione fiscale, come successivamente integrata e modificata, è un istituto di natura essenzialmente concorsuale. Pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non rileva la mera natura giuridica delle obbligazioni oggetto della transazione fiscale ma è necessario valorizzare la prevalente finalità concorsuale dell’accordo transattivo