Con l’Ordinanza n.26966 del 7 ottobre 2025, la Sezione tributaria della Corte di cassazione si è pronunciata su un accertamento fondato su indagini bancarie ai sensi degli artt. 32 del DPR 600/1973 e 51 del DPR 633/1972, riguardante la ripresa a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati da una società operante nel commercio di GPL.
La CTR aveva ritenuto legittimo l’accertamento, affermando che la contribuente non avesse fornito una prova puntuale idonea a giustificare le movimentazioni contestate e non potesse invocare costi medi o di settore senza dimostrazione analitica.
La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso, chiarendo che: (i) la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie resta pienamente operativa, tuttavia il contribuente può sempre eccepire la deduzione dei costi anche in sede di accertamento analitico-induttivo; (ii) in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, i costi relativi devono essere riconosciuti anche in via presuntiva, sulla base di medie di settore o attraverso una consulenza tecnica; (iii) la CTR, nel negare tale possibilità, ha errato pretendendo una prova analitica dei costi, in contrasto con l’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 32 del DPR 600/1973.
In conclusione, la Cassazione ha inteso rafforzare il principio per cui, negli accertamenti bancari, la presunzione legale di ricavi non dichiarati deve sempre essere corretta dal riconoscimento dei costi correlati, pena la tassazione di una ricchezza inesistente.
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