Con l’Ordinanza n.27238 dell’11 ottobre 2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito il principio di neutralità dell’IVA e i presupposti sostanziali e formali per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Nello specifico, la Corte ha chiarito che: (i) il diritto alla detrazione sorge con l’esigibilità dell’imposta, ossia al momento in cui si realizza il fatto generatore; (ii) è sufficiente, ai fini probatori, che il contribuente produca una valida fattura d’acquisto regolarmente annotata nei registri IVA; (iii) non è necessario dimostrare il pagamento della fattura, trattandosi di requisito non previsto dalla normativa unionale né da quella interna.
Inoltre, nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti della detrazione grava sul contribuente, che può assolverlo con la documentazione contabile, senza dover fornire prova dell’esborso.
In conclusione, la pronuncia ha inteso rafforzare il principio di neutralità dell’IVA, tutelando il diritto del contribuente alla detrazione anche in assenza della prova del pagamento.
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